Art. 3.
(Direttore generale della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. A capo della Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria è preposto un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria.
      2. Il dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria preposto alla Direzione generale di cui al comma 1 è nominato tra i dirigenti superiori del Corpo, muniti di diploma di laurea specialistica conseguito in una delle classi di laurea previste nell'allegato I annesso alla presente legge, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 13.
      3. Il Direttore generale - Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia; nei suoi confronti

 

Pag. 6

si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico ed economico previste dalla legislazione vigente per i Capi delle Forze di polizia.
      4. Il vice comandante del Corpo di polizia penitenziaria è nominato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Comandante generale del Corpo.
      5. Il dirigente generale preposto alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria esercita tutte le funzioni inerenti a: gestione del personale, assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, concorsi, promozioni e avanzamento, disciplina, formazione e aggiornamento, servizio sanitario, quiescenza, affari generali, specializzazioni, Gruppo operativo mobile, servizio di trasporto terrestre e servizio navale, Servizio centrale delle traduzioni e dei piantonamenti, Istituto nazionale per le sperimentazioni e perfezionamento al tiro, servizio di distribuzione e approvvigionamento per il vestiario, per l'equipaggiamento, per il casermaggio e per l'armamento, gestione tecnico-operativa e amministrativa del Corpo.
      6. La Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in uffici dirigenziali non generali, di cui alla tabella D allegata alla presente legge, a cui sono preposti dirigenti superiori del Corpo.
      7. Gli uffici di cui al comma 6, con decreto del Direttore generale - Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria, sono articolati in unità organizzative di minore complessità, denominate «sezioni», a cui sono preposti, in base all'ampiezza delle attribuzioni, dei compiti e della responsabilità, i primi dirigenti o i funzionari direttivi del Corpo.
      8. Le sezioni di cui al comma 7, con decreto del Direttore generale - Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria, su proposta dei direttori responsabili, possono essere articolate in settori, definendone, altresì, attribuzioni, compiti e responsabilità, al fine di assicurare funzionalità, efficienza e trasparenza all'azione amministrativa.
 

Pag. 7